Legge quadro sulla disabilità: cosa prevede

Legge quadro sulla disabilità: cosa prevede

La legge che delega il Governo a riformare completamente sulla base di nuovi criteri la normativa in materia di disabilità è in vigore dal 31 dicembre 2021

Il ddl delega che attribuisce al Governo il compito di predisporre una legge quadro sulla disabilità, che è anche uno degli obiettivi del PNRR, è stato approvato in via definitiva dal Senato il 20 dicembre 2021. La legge n. 227/2021 (Legge-22-dicembre-2021-n.-227) è entrata in vigore il 31 dicembre 2021.

Disabilità: legge in vigore dal 31 dicembre 2021

Il ddl delega che attribuisce al Governo il compito di predisporre una legge quadro sulla disabilità, che è anche uno degli obiettivi del PNRR, è stato approvato in via definitiva dal Senato il 20 dicembre 2021. La legge n. 227/2021 (sotto allegata) è entrata in vigore il 31 dicembre 2021.

Revisione e riordino della normativa

Con la delega al Governo in materia di disabilità si vuole procedere alla revisione e al riordino dell’intera normativa nel rispetto delle indicazioni della Convenzione Onu e della risoluzione del Parlamento

europeo del 7 ottobre 2021 sulla protezione delle persone con disabilità e in attuazione dei principi sanciti dagli articoli 2, 3, 31 e 38 della Costituzione.
La delega si pone lo scopo di proteggere le persone con disabilità anche attraverso una valutazione trasparente e agevole della loro condizione, di consentire loro il pieno esercizio dei diritti politici e sociali e di condurre una vita indipendente e inclusiva sia a livello sociale che lavorativo. Al disabile deve essere garantito il diritto di accedere a tutti i servizi, al pari di tutti gli altri cittadini, di avere le stesse opportunità, di non essere discriminato e di potersi autodeterminare.
Criteri per l’accertamento della disabilità

Il punto da cui partire è la fase di accertamento della disabilità, così come l’adozione di una nozione di disabilità, che deve essere “coerente con l’articolo 1, secondo paragrafo della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, anche integrando la legge 5 febbraio 1992, n. 104.”

Occorre poi introdurre disposizioni che prevedano una valutazione della disabilità di base a cui ne segue una multidimensionale eventuale al fine di pensare e attuare un progetto personalizzato attivabile direttamente dal disabile o da una persona che lo rappresenti. Per la realizzazione di questo progetto si rende necessario procedere alla collaborazione e al coordinamento di diversi soggetti che si occupano della programmazione di tipo sociale, assistenziale e sanitaria a vari livelli, con il coinvolgimento degli enti del Terzo settore.

Progetto individuale che non può prescindere da risorse umane, professionali, tecnologiche, strumentali ed economiche, sia pubbliche che private, attivabili anche all’interno della comunità territoriale per attuare il progetto, stabilendo ipotesi in cui lo stesso, in tutto o in parte, possa essere autogestito. Figure professionali che avranno un ruolo chiave perché a loro spetterà collaborare e monitorare l’attuazione concreta del progetto da parte del disabile e che devono rappresentare un punto di riferimento anche per i familiari di quest’ultimo, ferma restando la facoltà del disabile di autogestire il proprio progetto.

Tutto questo sarà possibile grazie anche all’introduzione di processi di valutazione e di archiviazione dei dati interamente informatizzati.

Riqualificazione dei servizi pubblici

Per la realizzazione dell’inclusione e dell’accessibilità del disabile a una vita che nel quotidiano lo renda parte integrante della società si vuole procedere a una riqualificazione dei servizi pubblici in materia d’inclusione e accessibilità. A tal fine si rende necessario, tra l’altro, individuare presso ciascuna PA una figura dirigenziale a cui spetta la programmazione strategica della piena accessibilità, sia fisica che digitale da parte delle persone con disabilità, nominare un responsabile del processo d’inserimento delle persone con disabilità nell’ambiente di lavoro. Di disabili sarà necessario inoltre tenere in materia di Carte dei Servizi e di ricorsi per l’efficienza della PA.
Garante nazionale della disabilità

Prevista poi l’istituzione della figura del Garante nazionale delle disabilità, un organo indipendente e collegiale, che sarà una figura di riferimento per i disabili, i quali potranno segnalare e denunciare le violazione dei loro diritti. Compito del Garante comunque sarà anche quello di formulare raccomandazioni e pareri alle PA segnalate nello specifico dal disabile e promuovere campagne di sensibilizzazione e di comunicazione per creare una cultura del rispetto dei diritti dei soggetti colpiti da disabilità. Costui dovrà inoltre:

vigilare sul rispetto dei diritti e sulla conformità alle norme e ai principi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti;
verificare e accertare la presenza di fenomeni discriminatori, con la facoltà di chiedere alle PA i documenti necessari allo svolgimento delle funzioni di sua competenza;
inviare con cadenza annuale una relazione sul lavoro svolto alle Camere, al Presidente del Consiglio dei ministri e all’Autorità politica delegata in materia di disabilità.

 

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