Decreto-legge 07 giugno 2017 , n. 73 (Lorenzin vaccini obbligatori )

Decreto-legge 07 giugno 2017 , n. 73 (Lorenzin vaccini obbligatori )

Decreto-legge 07 giugno 2017 , n. 73

Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale. (17G00095)

(G.U. Serie Generale , n. 130 del 07 giugno 2017)

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni  per  garantire  in  maniera  omogenea  sul   territorio
nazionale le attivita' dirette alla prevenzione,  al  contenimento  e
alla riduzione dei rischi per la salute pubblica e di  assicurare  il
costante   mantenimento   di   adeguate   condizioni   di   sicurezza
epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale; 
  Ritenuto altresi' necessario garantire il rispetto  degli  obblighi
assunti  e  delle  strategie   concordate   a   livello   europeo   e
internazionale e degli obiettivi comuni fissati nell'area  geografica
europea; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 19 maggio 2017; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della salute, di concerto con il  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, con il  Ministro  della  giustizia,
con il Ministro per gli affari regionali con  delega  in  materia  di
politiche per la famiglia e con il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze; 
 
                              E m a n a 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
                      Vaccinazioni obbligatorie 
 
  1. Al fine di assicurare la  tutela  della  salute  pubblica  e  il
mantenimento di adeguate condizioni di  sicurezza  epidemiologica  in
termini di profilassi e di copertura vaccinale, nonche' di  garantire
il  rispetto  degli   obblighi   assunti   a   livello   europeo   ed
internazionale, per i minori di eta' compresa tra zero e sedici  anni
sono obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del
Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita,
le vaccinazioni di seguito indicate: 
    a) anti-poliomielitica; 
    b) anti-difterica; 
    c) anti-tetanica; 
    d) anti-epatite B; 
    e) anti-pertosse; 
    f) anti-Haemophilus influenzae tipo b; 
    g) anti-meningococcica B; 
    h) anti-meningococcica C; 
    i) anti-morbillo; 
    l) anti-rosolia; 
    m) anti-parotite; 
    n) anti-varicella. 
  2.  L'avvenuta  immunizzazione  a  seguito  di  malattia  naturale,
comprovata dalla notifica effettuata dal  medico  curante,  ai  sensi
dell'articolo 1 del decreto del Ministro della  sanita'  15  dicembre
1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8  gennaio  1991,
ovvero dagli esiti  dell'analisi  sierologica,  esonera  dall'obbligo
della relativa vaccinazione. 
  3. Salvo quanto disposto dal comma 2, le  vaccinazioni  di  cui  al
comma 1 possono essere omesse o differite solo in caso  di  accertato
pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche
documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra
di libera scelta. 
   4. In caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale di cui  al
comma 1, ai genitori esercenti la responsabilita'  genitoriale  e  ai
tutori e' comminata la sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro
cinquecento a euro settemilacinquecento. Non incorrono nella sanzione
di cui al primo periodo del presente comma i  genitori  esercenti  la
responsabilita'  genitoriale  e  i   tutori   che,   a   seguito   di
contestazione da parte dell'azienda sanitaria locale territorialmente
competente,   provvedano,   nel   termine   indicato   nell'atto   di
contestazione, a far somministrare al minore  il  vaccino  ovvero  la
prima dose del ciclo vaccinale, a condizione che il completamento del
ciclo previsto per ciascuna  vaccinazione  obbligatoria  avvenga  nel
rispetto delle tempistiche  stabilite  dalla  schedula  vaccinale  in
relazione  all'eta'.   Per   l'accertamento,   la   contestazione   e
l'irrogazione della sanzione amministrativa si applicano,  in  quanto
compatibili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni  I  e  II,
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. 
  5. Decorso il termine di cui al comma 4, l'azienda sanitaria locale
territorialmente  competente  provvede  a  segnalare  l'inadempimento
dell'obbligo  vaccinale  alla  Procura  della  Repubblica  presso  il
Tribunale  per  i  Minorenni  per  gli   eventuali   adempimenti   di
competenza. 
  6. E', comunque, fatta salva  l'adozione  da  parte  dell'autorita'
sanitaria di interventi di urgenza ai  sensi  dell'articolo  117  del
decreto  legislativo  31   marzo   1998,   n.   112,   e   successive
modificazioni. 
                               Art. 2 
 
                     Iniziative di comunicazione 
                  e informazione sulle vaccinazioni 
 
  1. A decorrere dal  1°  luglio  2017,  il  Ministero  della  salute
promuove iniziative di comunicazione e informazione istituzionale per
illustrare e favorire la conoscenza  delle  disposizioni  di  cui  al
presente decreto, ai sensi della legge 7 giugno 2000, n. 150. 
  2. Il  Ministero  della  salute  e  il  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, per  l'anno  scolastico  2017/2018,
avviano altresi' iniziative di formazione del  personale  docente  ed
educativo nonche' di educazione delle alunne e  degli  alunni,  delle
studentesse e degli studenti sui temi della prevenzione  sanitaria  e
in particolare delle vaccinazioni, anche con il coinvolgimento  delle
associazioni dei genitori. 
  3. Ai fini di cui al comma 2,  e'  autorizzata  la  spesa  di  euro
duecentomila per l'anno 2017. 
  4. Le sanzioni amministrative pecuniarie  di  cui  all'articolo  1,
comma 4, sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del  bilancio
dello Stato. Il cinquanta per cento dell'importo cosi'  acquisito  e'
riassegnato, per gli anni 2017 e 2018,  a  ciascuno  degli  stati  di
previsione   del   Ministero   della   salute   e    del    Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per i fini di  cui
al comma 2. 
                               Art. 3 
 
Adempimenti vaccinali  per  l'iscrizione  ai  servizi  educativi  per
  l'infanzia, alle istituzioni del sistema nazionale  di  istruzione,
  ai centri di  formazione  professionale  regionale  e  alle  scuole
  private non paritarie 
 
  1. I dirigenti scolastici delle istituzioni del  sistema  nazionale
di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia,
dei centri di  formazione  professionale  regionale  e  delle  scuole
private non  paritarie  sono  tenuti,  all'atto  dell'iscrizione  del
minore di eta' compresa tra zero  e  sedici  anni,  a  richiedere  ai
genitori esercenti la responsabilita'  genitoriale  e  ai  tutori  la
presentazione di idonea  documentazione  comprovante  l'effettuazione
delle  vaccinazioni  indicate  all'articolo  1,   comma   1,   ovvero
l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse in relazione  a
quanto previsto dall'articolo 1, commi 2  e  3,  o  la  presentazione
della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria  locale
territorialmente   competente,   che   eseguira'   le    vaccinazioni
obbligatorie secondo la  schedula  vaccinale  prevista  in  relazione
all'eta', entro la fine dell'anno scolastico. La presentazione  della
documentazione di cui al primo periodo deve essere  completata  entro
il  termine  di  scadenza   per   l'iscrizione.   La   documentazione
comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni puo' essere sostituita
dalla dichiarazione resa ai sensi del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; in tale caso, la  documentazione
comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni deve essere presentata
entro il 10 luglio di ogni anno. 
   2. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1
nei termini previsti, e' segnalata, entro i successivi dieci  giorni,
dai dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema  nazionale  di
istruzione e dai responsabili dei servizi educativi  per  l'infanzia,
dei centri di  formazione  professionale  regionale  e  delle  scuole
private non paritarie, all'azienda sanitaria locale che,  qualora  la
medesima o altra azienda sanitaria non si sia gia' attivata in ordine
alla  violazione  del  medesimo  obbligo  vaccinale,  provvede   agli
adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, a quelli  di
cui all'articolo 1, commi 4 e 5. 
  3.  Per  i  servizi  educativi   per   l'infanzia   e   le   scuole
dell'infanzia,  ivi  incluse  quelle  private   non   paritarie,   la
presentazione della documentazione di  cui  al  comma  1  costituisce
requisito  di  accesso.  Per  gli  altri  gradi  di  istruzione,   la
presentazione della documentazione di cui al comma 1 non  costituisce
requisito di accesso alla scuola o agli esami. 
                               Art. 4 
 
                        Ulteriori adempimenti 
              delle istituzioni scolastiche e educative 
 
  1. I minori che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo  1,
comma 3, sono inseriti, di norma, in classi nelle quali sono presenti
solo minori vaccinati o immunizzati, fermi restando il  numero  delle
classi determinato secondo le disposizioni vigenti e i limiti di  cui
all'articolo 1, comma 201, della legge 13  luglio  2015,  n.  107,  e
all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
  2. I dirigenti scolastici delle istituzioni del  sistema  nazionale
di istruzione e i responsabili dei centri di formazione professionale
regionale e delle scuole private non paritarie comunicano all'azienda
sanitaria locale, entro il 31 ottobre di ogni anno, le  classi  nelle
quali sono presenti piu' di due alunni non vaccinati. 
                               Art. 5 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Per  l'anno  scolastico  2017/2018,  la  documentazione  di  cui
all'articolo 3, comma 1, deve essere presentata entro il 10 settembre
2017, anche ai fini degli adempimenti previsti  dall'articolo  4.  La
documentazione   comprovante   l'effettuazione   delle   vaccinazioni
obbligatorie puo' essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
in tale caso, la  documentazione  comprovante  l'effettuazione  delle
vaccinazioni obbligatorie deve essere presentata entro  il  10  marzo
2018. 
                               Art. 6 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, sono abrogati: 
    a) l'articolo 47 del decreto del Presidente della  Repubblica  22
dicembre 1967, n. 1518, e successive modificazioni; 
    b) l'articolo 3, secondo comma, della legge 4 febbraio  1966,  n.
51; 
    c) l'articolo 7, comma 2, della legge 27 maggio 1991, n. 165. 
                               Art. 7 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1.  Agli  oneri  derivanti  dall'articolo  2,  comma  3,   pari   a
duecentomila   euro   per   l'anno   2017,   si   provvede   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440. 
  2.  Dall'attuazione  del  presente  decreto,  a   eccezione   delle
disposizioni di cui all'articolo 2,  comma  3,  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
                               Art. 8 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 7 giugno 2017 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Gentiloni Silveri,  Presidente  del
                                  Consiglio dei ministri 
 
                                  Lorenzin, Ministro della salute 
 
                                  Fedeli,  Ministro  dell'istruzione,
                                  dell'universita' e della ricerca 
 
                                  Orlando, Ministro della giustizia 
 
                                  Costa,  Ministro  per  gli   affari
                                  regionali con delega in materia  di
                                  politiche per la famiglia 
 
                                  Padoan,  Ministro  dell'economia  e
                                  delle finanze 
Visto, il Guardasigilli: Orlando

fonte

http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=59548&completo=true

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