Leggi sull'autismo

Uno dei tasselli più qualificanti della riforma della scuola è costituito dall’intervento sul sostegno che prevede un cambiamento significativo nell’inclusione dei disabili nel sistema educativo italiano. La riforma del sostegno prevede, tra le altre cose, una formazione maggiore per gli insegnanti specializzati sulle diverse forme di disabilità.

Davide Faraone, il responsabile scuola per il Pd, ha presentato il progetto di riforma del sostegno scolastico spiegando “La proposta fa cardine su quattro aspetti principali:

  • formazione degli insegnanti e continuità educativa;
  • garanzia dei diritti degli alunni;
  • migliore organizzazione territoriale;
  • rapporti con le famiglie”.

Con norme apposite si intende garantire la continuità educativa affiancandola, laddove è necessaria, con l’assistenza nell’istruzione domiciliare ma si è prevista anche la possibilità di somministrare farmaci a scuola. Una vera rivoluzione la proposta di legge elaborata dallaFish e sostenuta dal Pd e dallo stesso ministro Giannini, con la quale si vuol provare a superare la delega al docente di sostegno e si prova a puntare, appunto, alla formazione dei docenti stessi.

La proposta ha origine da un testo presentato dalla deputata Pd Katia Zanotti nel 2006, il testo però non ebbe seguito a causa della fine della legislatura lasciando alla scuola tutte le criticità legate all’inclusione scolastica.

L’originaria proposta di legge del 2006 è stata ripresa, poi, quando nel 2012 fu emanato il Dpr del 4 ottobre con il quale veniva approvato dal Governo il Piano d’azione per attuare la Convenzione Onu sulla disabilità del 2006. La proposta di legge fu integrata e arricchita con soluzioni più attuali e include, ad oggi, 17 articoli. Di seguito la sintesi dei punti della proposta di legge:

  • Il progetto di inclusione dovrà essere preso in carico da tutti i docenti curriculari e non solo da quelli di sostegno “attraverso una partecipazione corresponsabile alla predisposizione, all’attuazione e alla verifica del Piano Educativo Individualizzato”. Si pone l’accento anche sull’ “’obbligo di formazione iniziale ed in servizio per i dirigenti e per i docenti sugli aspetti pedagogico-didattici ed organizzativi, dell’inclusione scolastica”. L’articolo 1 della proposta di legge prevede, come anticipato sopra, la garanzia di poter somministrare farmaci durante l’orario scolastico laddove ci sia una prescrizione sanitaria sulle modalità a cui si aggiunge anche la “individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali necessarie a realizzare l’inclusione scolastica”. Tali obiettivi e tali garanzie saranno estese anche a tutti gli alunni con Bes.
  •  Per l’inclusione sociale delle persone con disabilità è stata prevista l’istituzione di un Comitato interministeriale presso la presidenza del Consiglio dei Ministri per indirizzare l’inclusione e la tutela dei diritti delle persone con disabilità. – Per gli insegnanti di sostegno sarà richiesta una preparazione specialistica attraverso una laurea per il sostegno attraverso l’istituzione di quattro diversi indirizzi per il sostegno didattico: uno per la scuola dell’infanzia, uno per la primaria, uno per la scuola secondaria di primo grado e uno per la scuola secondaria di secondo grado.
  • Nella proposta di legge è dedicato un ampio spazio al percorso formativo dei docenti di sostegno, sia iniziale che in servizio, ma anche alla formazione dei docenti curriculari. Per i docenti di sostegno sono previsti percorsi specifici, “la formazione iniziale dei docenti di scuola dell’infanzia e primaria e di scuola secondaria di primo e secondo grado deve obbligatoriamente prevedere almeno 30 crediti formativi universitari vertenti sugli aspetti della didattica per l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con altri bisogni educativi speciali, come condizione necessaria per l’abilitazione all’insegnamento”. Alla stesura del Piano didattico personalizzato per gli alunni disabili e con bisogni speciali, sono inoltre tenuti a partecipare “all’inizio di ogni anno scolastico, prima dell’avvio delle lezioni, tutti i docenti delle classi cui sono iscritti alunni con bisogni educativi speciali certificati” si legge.
  •  La rivendicazione principale della Fish riguarda la continuità didattica, affrontata nell’articolo 6 della proposta di legge; è previsto per i docenti di sostegno a tempo determinato che prendono servizio in classi non terminali, un contratto biennale nella stessa sede (contratto legato però alla disponibilità della sede stessa, mentre i docenti a tempo indeterminato seguiranno gli alunni disabili per l’intero ciclo.
  •  Per quanto riguarda la certificazione della disabilità sono previste importanti novità che porteranno ad una semplificazione degli atti burocratici ad essa legati. La diagnosi funzionale ed il profilo dinamico funzionale saranno sostituiti dal Profilo di funzionamento alla cui formulazione parteciperanno anche le famiglie, un docente dell’alunno e gli operatori della Asl.
  •  Nell’articolo 8 della proposta si ribadisce la storica richiesta della Fish per la creazione “di un sistema di rilevazione dei dati che consenta in tempi reali di conoscere tra l’altro l’andamento del numero di alunni con disabilità, dei docenti per il sostegno didattico, il numero di assistenti per l’autonomia e la comunicazione, il numero di alunni nelle loro classi e quello degli stessi alunni con disabilità nelle classi”.
  •  I docenti di sostegno, il cui numero fino ad ora è stato ritenuto insufficiente, giungeranno nell’arco di un triennio a coprire i posti disponibili (con numero pari a 110.000). I posti confluiranno nell’organico di rete e tramite il Piano Annuale per l’inclusività saranno assegnati in base alle necessità.
  •  Per frenare l’aumento del numero dei ricorsi per indurre l’aumento del numero delle ore di sostegno si introdurrà l’obbligo della conciliazione, da esprimere in tempi molto brevi prima di agire in giudizio.

In una lunga intervista Marco Rossi Doria, sottosegretario all’Istruzione con delega ai servizi per l’integrazione degli alunni disabili, ha spiegato che l’approccio che ha portato alle linee guida su cui si è basata la proposta di legge si basa sull’idea che l’azione educativa deve poter evidenziare e rafforzare tutto ciò che l’alunno con disabilità è o sarà in grado di fare in futuro e non su quello che non potrà mai fare.

fonte

http://www.orizzontescuola.it/news/riforma-del-sostegno-ecco-come-cambier-l-inclusione-dei-disabili-nella-scuola

Marche. Approvata la prima legge regionale specifica sull’autismo

La pdl promuove condizioni di
benessere e di inclusione sociale, garantendo una rete integrata 
di servizi e percorsi diagnostici, terapeutici, riabilitativi,
assistenziali per la presa in carico dei malati. 
Previste risorse 
specifiche per un milione e 200 mila euro, di cui 500 mila 
per la spese correnti e 700 mila per gli investimenti.

Le Marche sono la prima regione
 italiana a dotarsi di una legge specifica sull’autismo, un
disturbo del neuro sviluppo che causa problemi nella
comunicazione, socializzazione e nel comportamento. La
 Commissione Salute, presieduta da Gianluca Busilacchi, ha 
approvato a maggioranza le “Disposizioni in materia di disturbi
dello spettro autistico”. Obiettivi della proposta di legge spiegano dalla regione: promuovere condizioni di
benessere e di inclusione sociale, garantendo una rete integrata
 di servizi e percorsi diagnostici, terapeutici, riabilitativi,
 assistenziali per la presa in carico di minori ed adulti.

Oltre a ciò prende il via anche il coordinamento regionale per i disturbi dello 
spettro autistico, come organo propositivo e consultivo, e il
 comitato tecnico-scientifico che definisce le linee di indirizzo
 regionali per la diagnosi, il trattamento e la presa in carico.
Viene istituito inoltre un Centro regionale per l’autismo in età 
evolutiva presso l’Azienda ospedaliera Marche Nord, mentre per 
l’età adulta sarà individuata un’altra struttura presso l’Asur.
 Saranno inoltre promossi e sostenuti centri specifici che 
fungano da centro diurno, centro residenziale e di sollievo,
 ubicati in modo da assicurare un servizio omogeneo su tutto il
territorio regionale.

 

La legge, di cui sono firmatari
 tutti i commissari e la consigliera regionale Letizia
 Bellabarba, ha ottenuto il via libera a maggioranza, con due
astensioni, e sintetizza i risultati di un tavolo di lavoro
 avviato dalla Regione nello scorso autunno con esperti e 
rappresentanti delle associazioni.
”L’approvazione di questo atto è una tappa importante perché’ chiude un percorso di studio, di analisi e di confronto con
tutte le associazioni e con le famiglie dei pazienti” ha 
sottolineato Busilacchi. Le Marche sono “la prima Regione a 
dotarsi di una legge organica su questo disturbo, una legge che
 crea una rete di servizi e soprattutto prevede contributi
 economici per le famiglie che si avvalgono dei metodi
 riabilitativi riconosciuti dall’Istituto superiore di 
sanità”.

Per l’attuazione della legge sono previste risorse
 specifiche per un milione e 200 mila euro, di cui 500 mila euro
 per la spese correnti e 700 mila euro per gli investimenti. La
 normativa è la prima in Italia su questo disturbo del
 neurosviluppo che causa disabilità nella comunicazione, nella
 socializzazione e nel comportamento. 
”Ho votato a favore di questa proposta di legge” ha
 spiegato il vice presidente Giancarlo D’Anna (Gruppo misto).
”Mi fa piacere che siano state recepite le esigenze espresse
 dal Comitato Montinari con l’inserimento di un medico
 gastroenterologo e un medico immunologo nel coordinamento 
regionale e nel comitato tecnico-scientifico”.

La legge è stata 
inoltre integrata da un emendamento sui criteri e le modalità
 per l’esercizio dell’attività di controllo sui centri dedicati. 
Nelle Marche (dati epidemiologici del Centro regionale autismo) 
nella fascia di popolazione di eta’ compresa tra zero e 18 anni
 si possono stimare 840-980 soggetti con disturbo generalizzato
 dello sviluppo, di cui 304 con autismo, con o senza ritardo 
mentale. L’autismo colpisce in prevalenza i maschi, con
 un’incidenza dalle tre alle quattro volte superiore rispetto al
 sesso femminile, e si manifesta nei primi tre anni di vita.

fonte

http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=22778

testo legge

http://www.consiglio.marche.gov.it/banche_dati_e_documentazione/leggirm/leggi/visualizza/vig/1853

ALLEGATI

LEGGE_REGIONALE_09_ottobre_2014,_n._25

La sindrome dello spettro autistico trova per la prima volta tutela in una legge nazionale, la n. 134 del 18 agosto 2015, dopo essere stata oggetto, per anni, di provvedimenti adottati a livello particolare, quali le delibere delle Giunte Regionali e le circolari emanate dall’INPS.

La legge si compone di sei articoli, con valore per di più programmatico e di affermazione di principio, ma rappresenta in ogni caso un notevole passo, compiuto dall’ordinamento, nell’ambito della diagnosi e cura della patologia, in ausilio sia ai soggetti colpiti che alle persone che se ne occupano, come le famiglie. Proprio “famiglie”, riferito alla relativa assistenza che la legge riconosce e tutela, è  il termine inserito nella rubrica del nuovo provvedimento, in un momento storico dove, in ambito politico e sociale, e di rimando a livello normativo, il relativo concetto, come pure l’interpretazione, sta subendo un mutamento epocale.
L’art. 1 esordisce con l’enunciazione delle finalità della novella, richiamando le previsioni della Risoluzione adottata dall’ Assemblea Generale Onu del 12 dicembre 2012.
L’art. 2 impegna l’Istituto Superiore di Sanità ad aggiornare le già note Linee Guida redatte nell’ottobre 2011, ponendo quale parametro le conoscenze derivanti   dalla   letteratura scientifica e dalle buone pratiche interne ed internazionali.
All’art. 3 vengono indicate le politiche regionali in materia di disturbi dello spettro autistico, facendo salvo il rispetto degli equilibri di finanza già programmati, e tenuto conto del Patto per la salute  2014-2016. La patologia è stata quindi inserita nei cd. Lea (livelli  essenziali di assistenza), ed in particolare le Regioni si dovranno far carico delle  prestazioni relative alla  diagnosi precoce, alla cura e al  trattamento  individualizzato, impiegando metodologie e strumenti basati sulle più avanzate  evidenze scientifiche. La legge contiene, inoltre, un’elencazione analitica, articolata in otto punti, degli obiettivi che le politiche regionali dovranno conseguire.
L’art. 4, sull'”Aggiornamento delle linee di indirizzo del Ministero della salute”, con cadenza triennale, fissa il primo adempimento in 120 giorni decorrenti dall’aggiornamento dei Lea, prescritto all’art. 3 comma 1.
L’art. 5, in materia di ricerca, impegna il Ministero della salute a promuovere lo sviluppo  di  progetti  di ricerca  afferenti alla conoscenza del  disturbo dello   spettro autistico, nonché le buone pratiche terapeutiche ed educative.
L’art. 6 reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria, in conformità della quale dall’attuazione della nuova legge non dovranno derivare ulteriori oneri per la finanza pubblica.

fonte

http://www.altalex.com/documents/news/2015/08/31/legge-18-agosto-2015-numero-134-autismo

allegati

CONGEDO STRAORDINARIO

(L. 388/2000 art. 80, comma 2)
(D.lgs. 26.03.2001 n. 151, art. 42 come modificato dal D.lgs. 119/2011)

 

A CHI SPETTA

Hanno titolo a fruire del congedo straordinario i lavoratori dipendenti secondo il seguente ordine di priorità, che degrada solo in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei primi (circ. n. 32/2012 e circ. n. 159/2013):

  1. il coniuge convivente della persona disabile in situazione di gravità;
  2. il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente;
  3. uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti. Si precisa, al riguardo, che la possibilità di concedere il beneficio ai figli conviventi si verifica nel caso in cui tutti i soggetti menzionati (coniuge convivente ed entrambi i genitori) si trovino in una delle descritte situazioni (mancanza, decesso, patologie invalidanti);
  4. uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  5. un parente/affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli/sorelle conviventi  del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

Alcuni esempi di parentela/affinità:

  • c’è parentela di primo grado con i genitori e i figli; di secondo grado con i nonni, i nipoti (figli dei figli) e i fratelli/sorelle; di terzo grado con i bisnonni, i pronipoti (figli dei nipoti di 2° grado), i nipoti (figli dei  fratelli/sorelle) e gli zii (fratelli/sorelle dei genitori)
  • c’è affinità di primo grado con i suoceri, il genero e la nuora; di secondo grado con i nonni del coniuge, i fratelli/sorelle del coniuge; di terzo grado con i bisnonni del coniuge, i nipoti (figli dei fratelli/sorelle del coniuge) e  gli zii (fratelli/sorelle dei genitori del coniuge)

 

CONVIVENZA NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE  (circ. 32/2012, punto 6)
È necessario il requisito della convivenza qualora a richiedere il congedo siano: il coniuge, i figli, i fratelli/sorelle o i parenti/affini entro il terzo grado  del disabile grave.
Per convivenza si deve fare riferimento, in via esclusiva, alla residenza, luogo in cui la persona ha la dimora abituale, ai sensi dell’art. 43 cod. civ., non potendo ritenersi conciliabile con la predetta necessità la condizione di domicilio né la mera elezione di domicilio speciale previsto per determinati atti o affari dall’art. 47 c. c. (msg. 19583/2009).
Per l’accertamento del requisito della “convivenza”, si ritiene condizione sufficiente solo la residenza nel medesimo stabile, stesso numero civico, ma non anche nello stesso interno (appartamento) (msg. 6512/2010).

 

NON SPETTA

  • Ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari;
  • ai lavoratori a domicilio;
  • ai lavoratori agricoli giornalieri;
  • ai lavoratori autonomi;
  • ai lavoratori parasubordinati;
  • in caso di contratto di lavoro part-time verticale, durante le pause di sospensione contrattuale;
  • quando la persona disabile in situazione di gravità da assistere sia ricoverata a tempo pieno (fatte salve alcune eccezioni previste dalla legge);
  • nelle stesse giornate di fruizione dei permessi retribuiti ex art. 33  L. 104/1992

 

COSA SPETTA

(Circ. 32/2012, punto 3.3)

Due anni di assenza dal lavoro indennizzata nella misura della retribuzione percepita nell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo straordinario, nell’arco della vita lavorativa.
Tale limite è complessivo fra tutti gli aventi diritto, per ogni persona con disabilità grave.
In caso di pluralità di figli in situazione di disabilità grave il beneficio spetta per ciascun figlio sia pure nei limiti previsti dalle disposizioni della legge 104/92 e tenendo conto che tali periodi di congedo straordinario rientrano nel limite massimo globale spettante a ciascun lavoratore di due anni di congedo, anche non retribuito, per gravi e documentati motivi familiari.
Non è mai possibile per lo stesso lavoratore fruire del “raddoppio”; infatti un ulteriore periodo biennale per altri figli in situazione di disabilità grave è ipotizzabile solo per l’altro genitore (ovvero nei casi previsti per i fratelli o sorelle o il coniuge), con decurtazione di eventuali periodi da lui utilizzati a titolo di permessi per gravi e documentati problemi familiari.
FRAZIONABILITÀ
Il beneficio è frazionabile anche a giorni (interi).
Tra un periodo e l’altro di fruizione è necessaria  – perché non vengano computati nel periodo di congedo straordinario i giorni festivi, i sabati e le domeniche – l’effettiva ripresa del lavoro, requisito non rinvenibile né nel caso di domanda di fruizione del congedo in parola dal lunedì al venerdì (settimana corta) senza ripresa del lavoro il lunedì della settimana successiva a quella di fruizione del congedo, né nella fruizione di ferie.  Le giornate di ferie, la malattia, le festività e i sabati cadenti tra il periodo di congedo straordinario e la ripresa lavoro non vanno computate in conto congedo straordinario (messaggio n. 28379 del 25.10.2006).
Il beneficio invece non è riconoscibile, per i periodi in cui non è prevista attività lavorativa, come ad esempio in caso di part-time verticale per i periodi non retribuiti.
Se il congedo viene fruito per frazioni di anno, ai fini del computo del periodo massimo previsto per la concessione dei 2 anni di beneficio, l’anno si assume per la durata convenzionale di 365 giorni.

 

LA DECORRENZA
Il congedo straordinario e le relative prestazioni decorrono dalla data della domanda.

 

REQUISITI

Ai fini della sussistenza del diritto deve essere accertata la presenza dei seguenti requisiti:

  •  essere lavoratori dipendenti (anche se con rapporto di lavoro part time) e assicurati per le prestazioni economiche di maternità presso l’Inps;
  • la persona per la quale si chiede il congedo straordinario deve essere in situazione di disabilità grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/92 riconosciuta dall’apposita Commissione medica della ASL (art. 4, comma 1 L. 104/92);
  • mancanza di ricovero a tempo pieno (per le intere 24 ore ) del familiare in situazione di disabilità grave. Perricovero a tempo pieno si intende quello, per le intere ventiquattro ore, presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa (circ. 155/2010).

Si precisa che le ipotesi che fanno eccezione a tale presupposto sono (circ. 32/2012):

  • interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del disabile in situazione di gravità di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente certificate;
  • ricovero a tempo pieno di un disabile in situazione di gravità in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine;
  • ricovero a tempo pieno di un soggetto disabile in situazione di gravità per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare, ipotesi precedentemente prevista per i soli minori.

Il diritto alla fruizione del congedo straordinario da parte del familiare non può essere escluso a priori, nei casi in cui il disabile svolga, nel medesimo periodo, attività lavorativa, pur premettendo che la necessità o meno dell’assistenza è da valutarsi caso per caso da parte del datore di lavoro (messaggio n. 24705/2011).

 

REFERENTE UNICO

(D.lgs. 119/2011)

Sia i permessi di cui all’art. 33 della legge n. 104/92 che il congedo straordinario di cui all’art. 42 del D.lgs. 151/2001 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona disabile in situazione di gravità.
È fatta eccezione per i genitori, anche adottivi, di figli disabili in situazione di gravità a cui viene riconosciuta la possibilità di fruire di entrambe le tipologie di  benefici per lo stesso figlio anche alternativamente, fermo restando che nel giorno in cui un genitore fruisce dei permessi, l’altro non può utilizzare il congedo straordinario. La fruizione di tali benefici deve intendersi alternativa, trattandosi di istituti rispondenti alle medesime finalità di assistenza al disabile in situazione di gravità.

 

PRESCRIZIONE

(circ. n. 41 del 16.03.2009)

Il diritto all’indennità si prescrive nel termine di un anno decorrente dal giorno successivo alla fine del periodo indennizzabile a titolo di congedo (art. 2963 C.C.).

 

LA CERTIFICAZIONE PROVVISORIA

Nel caso di mancato rilascio della certificazione di disabilità grave (ai sensi dell’art. 3, comma 3 della L. 104/92) entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, l’interessato è ammesso a presentare un certificato rilasciato da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso la ASL, che attesti la situazione di gravità (d.l. n. 324/1993 convertito in legge n. 423/1993 – circ. n. 32/2006).
La certificazione provvisoria di disabilità in situazione di gravità, per essere ritenuta idonea, oltre ad essere rilasciata dal medico specialista ASL,  deve specificare sia la diagnosi che le difficoltà socio-lavorative, relazionali e situazionali che la patologia determina con assunzione da parte del medico di responsabilità di quanto attestato in verità, scienza e coscienza (circ. 32/2006, punto 2).
La certificazione provvisoria rilasciata dalla Commissione Medica Integrata ai sensi dell’articolo 4 della L. 104/92può essere presa in considerazione anche prima dei 90 giorni dalla domanda di riconoscimento di disabilità grave e avrà validità fino alla emissione del provvedimento definitivo.
In caso di patologie oncologiche la certificazione provvisoria potrà essere considerata utile anche solo dopo che siano trascorsi 15 giorni dalla domanda alla Commissione Medica Integrata.
Qualora il provvedimento definitivo non accerti la disabilità grave si procederà al recupero del beneficio fruito.

 

DURATA DELLA CERTIFICAZIONE PROVVISORIA

La certificazione provvisoria avrà efficacia fino all’accertamento definitivo (circ. 53/2008 punto 5).
Se la richiesta di congedo straordinario viene effettuata prima che siano trascorsi 90 giorni dalla data della richiesta per il riconoscimento della disabilità grave, la domanda per la fruizione del congedo stesso sarà respinta con l’annotazione che potrà essere riesaminata solo alla luce del provvedimento definitivo di riconoscimento della disabilità grave.

 

QUANTO SPETTA

L’indennità è corrisposta nella misura della retribuzione percepita nell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo, esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione entro un limite massimo di reddito determinato annualmente con Decreto ministeriale (per il 2014 pari ad Euro 47.351,12).
I periodi di congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima e trattamento di fine rapporto, ma, essendo coperti da contribuzione figurativa, sono validi ai fini del calcolo dell’anzianità assicurativa.
Nel caso di congedo straordinario richiesto durante la sospensione parziale dell’attività lavorativa con intervento della Cassa Integrazione Guadagni (CIG ad orario ridotto) e nel caso di sottoscrizione di un contratto di solidarietà con riduzione dell’orario di lavoro  l’indennità va calcolata con riferimento all’ultima retribuzione percepita, al netto del trattamento integrativo (msg. n. 027168 del 25.11.2009).

 

LA CONTRIBUZIONE FIGURATIVA

(Circ. 85/2002, punto 1 – circ. 14/2007)

Il periodo di fruizione del congedo straordinario di cui trattasi è coperto da contribuzione figurativa  valida per il diritto e per la misura della pensione.
L’importo della retribuzione figurativa non potrà superare  quello massimo settimanale, per i congedi fruiti a settimane intere, o quello massimo giornaliero, per i congedi fruiti a giornate (circ. 14/2007).
I datori di lavoro, dovranno altresì determinare il periodo massimo fruibile dagli interessati tenendo in considerazione gli eventuali periodi di congedo già richiesti, a prescindere dalla circostanza che, per tali ultimi periodi, siano stati o meno richiesti il riscatto o la prosecuzione volontaria.

TABELLA VALORI MASSIMI INDENNITÀ E RETRIBUZIONE FIGURATIVA
(circ. n. 59/2012,  circ. n. 59/2013, circ. n.  44/2014)
A partire dall’anno 2002 il limite di € 36.151,98 è rivalutato annualmente sulla base delle variazioni ISTAT.

Valori massimi dell’indennità economica e della retribuzione figurativa accreditabile
Anno Importo complessivo annuo Importo massimo indennità Importo massimo retribuzione figurativa
Annuo Giornaliero Annuo Settimanale Giornaliero
2011 44.276,32 33.290,00 91,21 33.290,00 640,19 91,21
2012 45.471,78 34.189,00 93,41 34.189,00 657,48 93,41
2013 46.835,93 35.215,00 96,48 35.215,00 677,21 96,48
2014 47.351,12 35.602,00 97,54 35.602,00 684,65 97,54

 

LA COMPATIBILITÀ CON ALTRI PERMESSI

(Circ. 64/2001, punto 7)

  • non è possibile fruire del congedo straordinario e dei  permessi art. 33 legge 104/92, per lo stesso disabile nelle stesse giornate, i due benefici possono essere percepiti nello stesso mese ma in giornate diverse (circ. n. 53/2008);
  • il verificarsi per lo stesso soggetto di altri eventi che potrebbero giustificare l’astensione dal lavoro durante la fruizione del congedo, non determina interruzione del congedo stesso (Circ. 64/2001, punto 7);
  • gli eventi di malattia certificata e maternità consentono l’interruzione del congedo straordinario solo se non sono trascorsi più di 60 giorni dall’inizio della sospensione dal lavoro (Circ. 64/2001, punto 7);
  • il congedo parentale e il congedo per la malattia del medesimo figlio disabile grave nello stesso periodo, da partedell’altro genitore, è cumulabile con il congedo straordinario (msg. n. 22912 del 20.09.2007).

Congedo straordinario in corso di  Cassa Integrazione Guadagni (CIG)
(msg. n. 027168 del 25.11.2009)

  • se il lavoratore è già in sospensione totale dal rapporto di lavoro,  non può presentare richiesta di  congedo straordinario in quanto già assente dal lavoro ad altro titolo;
  • se il lavoratore è già in congedo straordinario, richiesto prima che l’azienda abbia disposto il collocamento del personale dipendente in CIG, sia ridotta che a zero ore, verrà indennizzato il congedo straordinario.

N.B.: La fruizione del congedo straordinario comporta la sospensione del rapporto di lavoro.

 

LE MODALITÀ DI PAGAMENTO

(Circ.64/2001, punto 6, circ. 119/1980, messaggio n. 28997/2010)

L’indennità in questione è anticipata dal datore di lavoro con la possibilità di conguaglio con i contributi dovuti all’Inps.
Per gli operai agricoli a tempo determinato (OTD) e a tempo indeterminato (OTI), per i lavoratori dello spettacolo saltuari o con contratto a termine, l’indennità viene pagata direttamente dall’Inps a seguito di domanda dell’interessato.

 

LA DOMANDA

La presentazione delle domande del congedo straordinario (D.lgs 151/2001) deve essere effettuata in modalità telematica (circ. 171/2011) attraverso uno dei seguenti tre canali:

  • WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto – servizio di “Invio OnLine di Domande di Prestazioni a Sostegno del Reddito”;
  • Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;
  • Contact Center Multicanale – attraverso il numero 803164 gratuito riservato all’utenza che chiama da telefono fisso e il numero 06164164 con tariffazione a carico dell’utenza chiamante abilitato a ricevere esclusivamente chiamate da telefoni cellulari.fonte

    www.inps.it

(L. 104/1992 art. 33    D.lgs 151/2001 artt. 33 e 42, come modificati dalla L. 183/2010 e dal D.lgs. 119/2011)

 

A CHI SPETTANO

I permessi retribuiti spettano ai lavoratori dipendenti:

  • disabili in situazione di gravità;
  • genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità;
  • coniuge, parenti o affini entro il 2° grado di familiari disabili in situazione di gravità. Il diritto può essere esteso aiparenti e agli affini di terzo grado soltanto qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità grave abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (L. 183/2010).

 

NON SPETTANO

  • ai lavoratori a domicilio (Circ. 80/95, punto 4);
  • agli addetti ai lavoro domestici e familiari (Circ. 80/95, punto 4);
  • ai lavoratori agricoli a tempo determinato occupati a giornata, né per se stessi né in qualità di genitori o familiari circ. 133 /2000 punto 3.3;
  • ai lavoratori autonomi
  • ai lavoratori parasubordinati

 

COSA SPETTA

I lavoratori disabili in situazione di gravità possono beneficiare alternativamente di:

 

     – riposi orari giornalieri di 1 ora o 2 ore a seconda dell’orario di lavoro;
     – tre giorni di permesso mensile (frazionabili in ore).
Si riporta di seguito la distinzione, specificata nei successivi punti a), b) e c), delle modalità di fruizione dei benefici da parte dei genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità, nonché del coniuge, dei parenti e affini entro il 2° grado di persone in situazione di disabilità grave con:
     – età inferiore ai tre anni;
     – età compresa tra tre e otto anni;
     – età superiore agli otto anni.

 a) I genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità con età

      inferiore ai tre anni,  possono fruire, anche quando l’altro genitore non ha diritto (perché

ad esempio è casalingo/a, lavoratrice/lavoratore autonomo), alternativamente di:

  1.  un prolungamento del congedo parentale (tale prolungamento può essere fruito dal termine del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente indipendentemente dal fatto che sia stato in precedenza utilizzato o esaurito – msg. n. 22578/2007); i giorni fruiti, fino all’ottavo anno di età del bambino, a titolo di congedo parentale ordinario e di prolungamento del congedo parentale non possono superare in totale i tre anni;
  2. riposi orari giornalieri di 1 ora o 2 ore a seconda dell’orario di lavoro;
  3. tre giorni di permesso mensile (frazionabili in ore), sia nel caso in cui l’altro genitore non lavori, sia nel caso in cui siano presenti altri familiari, anche lavoratori, che possono prestare assistenza.

I genitori di figli con disabilità grave hanno la possibilità di fruire dei giorni

di  permesso alternativamente, sempre nel limite dei tre giorni per soggetto disabile.

Trattandosi di istituti speciali rispondenti alle medesime finalità di assistenza al

disabile in situazione di gravità, la fruizione dei benefici dei tre giorni di permesso

mensili, del prolungamento del congedo parentale e delle ore di riposo deve

intendersi alternativa e non cumulativa nell’arco del mese.

 

b) I genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità di età 

     compresa tra tre e otto anni possono fruire, anche quando l’altro genitore non ha diritto

(perché ad esempio è casalingo/a, lavoratrice/lavoratore autonomo), alternativamente di:

  1. un prolungamento del congedo parentale (tale prolungamento può essere fruito dal termine del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente indipendentemente dal fatto che sia stato in precedenza utilizzato o esaurito – msg. n. 22578/2007); i giorni fruiti, fino all’ottavo anno di età del bambino, a titolo di congedo parentale ordinario e di prolungamento del congedo parentale non possono superare in totale i tre anni;

2. tre giorni di permesso mensile (frazionabili in ore), sia nel caso in cui l’altro genitore

non lavori, sia nel caso in cui siano presenti altri familiari, anche lavoratori, che

possono prestare assistenza.

 

I genitori di figli con disabilità grave hanno la possibilità di fruire dei giorni di permesso

alternativamente, sempre nel limite dei tre giorni per soggetto disabile.

Trattandosi di istituti speciali rispondenti alle medesime finalità di assistenza al

disabile in situazione di gravità, la fruizione dei benefici dei tre giorni di permesso

mensili, del prolungamento del congedo parentale deve intendersi alternativa e non

cumulativa nell’arco del mese.

 

c) I genitori,  anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità, nonché il

     coniuge, i parenti e gli affini entro il 2° grado di persone in situazione di disabilità grave

possono usufruire di:

  1.  tre giorni di permesso mensile (frazionabili in ore). A titolo esemplificativo sono parenti di primo grado: genitori, figli; sono parenti di secondo grado: nonni, fratelli/sorelle, nipoti in quanto figli dei figli; sono affini di primo grado: suoceri, nuora, genero; sono affini di secondo grado: fratelli/sorelle del coniuge e nonni del coniuge.

 I genitori adottivi o affidatari possono fruire del prolungamento del congedo parentale

per un periodo fino a tre anni, comprensivo del periodo di congedo parentale ordinario,

nei primi otto anni decorrenti dalla data di ingresso in famiglia del minore riconosciuto

disabile in situazione di gravità, indipendentemente dall’età del bambino all’atto

dell’adozione o affidamento e comunque non oltre il compimento della maggiore età

dello stesso.

 

ESTENSIONE DEL  DIRITTO AI PARENTI E AGLI AFFINI DI TERZO GRADO DELLA PERSONA CON DISABILITÀ GRAVE

In tutti i casi sopra esposti, il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità soltanto qualora i genitori o il coniuge della persona in situazione di disabilità grave abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (L. 183/2010 – circ. 155/2010).

L’espressione “mancanti” deve essere intesa non solo come situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma deve ricomprendere anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall’autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono.

La possibilità di passare dal secondo al terzo grado di assistenza si verifica anche nel caso in cui uno solo dei soggetti menzionati (coniuge, genitore) si trovi nelle descritte situazioni (assenza, decesso, patologie invalidanti).

Per quanto concerne le patologie invalidanti, ai fini dell’individuazione di tali patologie si prendono a riferimento soltanto quelle, a carattere permanente, indicate dall’art. 2, comma 1, lettera d), numeri 1, 2 e 3 del Decreto Interministeriale  n. 278 del 21 luglio 2000.

 

Frazionabilità ad ore dei 3 permessi giornalieri (msg 15995/07 – msg 16866/2007) Qualora i permessi giornalieri vengano utilizzati, anche solo parzialmente, frazionandoli in ore opera un limite orario mensile. Tale limite massimo mensile fruibile è uguale all’orario normale di lavoro settimanale diviso il numero dei giorni lavorativi settimanali per 3  (msg 16866/2007).

 

I REQUISITI

  •  essere lavoratori dipendenti (anche se con rapporto di lavoro part time) e assicurati per le prestazioni economiche di maternità presso l’Inps;
  •  la persona che chiede o per la quale si chiedono i permessi sia in situazione di disabilità grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/92 riconosciuta dall’apposita Commissione Medica Integrata (art. 4, comma 1 L. 104/92);
  •  mancanza di ricovero a tempo pieno della persona in situazione di disabilità grave.

Per ricovero a tempo pieno si intende quello, per le intere ventiquattro ore, presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa (circ. 155/2010).

 

Si precisa che le ipotesi che fanno eccezione a tale presupposto sono (circ. 32/2012):

 

  •  interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del disabile in situazione di gravità di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente certificate;
  •  ricovero a tempo pieno di un disabile in situazione di gravità in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine;
  •  ricovero a tempo pieno di un soggetto disabile in situazione di gravità per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare, ipotesi precedentemente prevista per i soli minori.

Il dipendente che usufruisce dei permessi per assistere persona in situazione di disabilità grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 Km rispetto a quello della sua residenza, ha l’obbligo di attestare con titolo di viaggio o altra documentazione idonea il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito al proprio datore di lavoro (D.lgs. 119/2011).

 

REFERENTE UNICO  (D.lgs. 119/2011)

I permessi di cui all’art. 33 della legge n. 104/92 ed il congedo straordinario di cui all’art. 42 del D.lgs. 151/2001 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona disabile in situazione di gravità.

E’ fatta eccezione per i genitori, anche adottivi, di figli disabili in situazione di gravità a cui viene riconosciuta la possibilità di fruire di entrambe le tipologie di  benefici per lo stesso figlio anche alternativamente, fermo restando che nel giorno in cui un genitore fruisce dei permessi, l’altro non può utilizzare il congedo straordinario.

La fruizione di tali benefici deve intendersi alternativa, trattandosi di istituti rispondenti alle medesime finalità di assistenza al disabile in situazione di gravità.

 

QUANTO SPETTA

  •  I permessi  fruiti a giorni saranno indennizzati sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta (Circ. 80/95 par. 4);
  •  i permessi  fruiti a ore (assimilati ai permessi per allattamento Circ. 162/93 punto 1, 8° capoverso) saranno indennizzati sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta;
  •  quelli concessi a titolo di prolungamento del congedo parentale fino all’8° anno di vita del bambino saranno indennizzati al 30% della retribuzione effettivamente corrisposta o convenzionale se appartenenti a categorie di lavoratori che hanno diritto all’indennità per congedo parentale sulla base di retribuzioni convenzionali.

Permessi retribuiti e ANF

Durante la fruizione dei permessi retribuiti si ha diritto anche all’assegno per il nucleo familiare (circ. 199/1997)

 

FERIE E TREDICESIMA MENSILITÀ

La quota della 13° mensilità (msg 13032/2005), o altre mensilità aggiuntive, è inclusa nella retribuzione giornaliera da prendere a riferimento per il calcolo dell’indennità e pertanto già corrisposta a carico dell’Istituto. Da parte del datore di lavoro quindi non è dovuta la corresponsione della quota relativa alla gratifica natalizia in quanto già compresa nell’indennità erogata dall’Inps.

 

LE MODALITÀ DI PAGAMENTO

(Circ. 80/1995, punto 4, circ. 119/1980, messaggio n. 28997/2010)

 

Per i lavoratori, aventi diritto, l’indennità viene anticipata dal datore di lavoro con la possibilità di conguaglio con i contributi dovuti all’Inps.

 

Per gli operai agricoli a tempo determinato (OTD) e a tempo indeterminato (OTI),  per i lavoratori dello spettacolo saltuari o con contratto a termine, l’indennità viene pagata direttamente dall’Inps a seguito di domanda dell’interessato.

I pagamenti delle prestazioni a sostegno del reddito possono avvenire anche all’estero (msg. 000237 del 09.04.2003)

 

PART-TIME VERTICALE

(Circ. 133/2000, punto 3.2)

Nel caso di part-time verticale limitato ad alcuni giorni del mese (ad orario pieno o ad orario ridotto), il numero dei giorni di permesso deve essere ridimensionato proporzionalmente e arrotondato all’unità inferiore o superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore.

 

LAVORO AGRICOLO

Lavoro agricolo a tempo determinato (mod. HAND/Agr. Msg. 39956/2004).

Nel caso di un rapporto di lavoro agricolo a tempo determinato, il riconoscimento dei 3 giorni di permesso è possibile solo se i lavoratori sono occupati con contratto stagionale di almeno un mese e l’attività lavorativa articolata su 6 giorni della settimana o 5 giorni se effettuano la settimana corta.

I giorni di permesso non vengono riconosciuti per le frazioni di mese in cui l’attività viene svolta solo per alcuni giorni.

 

LAVORI SOCIALMENTE UTILI

Ai lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità (LSU/LPU) senza riduzione o sospensione dell’assegno (le domande e la documentazione vanno presentate al soggetto utilizzatore e non all’Inps – Circ. 86/1999, punto g) – Msg. 671 del 10.07.2003) spettano 3 giorni al mese (Circ. 80/95, punto 1) anche frazionabili in ore (msg 15995/07 e msg 16866/2007).

 

CUMULABILITA’ DEI PERMESSI

Il prolungamento del congedo parentale, i riposi orari giornalieri e i permessi mensili, da fruire alternativamente, sono compatibili con la fruizione del normale congedo parentale e del congedo per malattia del medesimo figlio fruito dall’altro genitore (art. 42, comma 4, D.lgs. 151/2001).

 

E’ compatibile la fruizione dei permessi orari ex lege n. 104/1992 per un figlio con disabilità grave inferiore a  3 anni e dei permessi orari (c.d. per allattamento) per altro figlio.

 

Durante la fruizione del prolungamento del congedo parentale o dei permessi orari, entrambi i genitori non possono fruire del congedo straordinario ex art. 42, c.5 T.U.

 

I permessi giornalieri possono essere cumulati con il congedo parentale e con il congedo malattia per figlio ai sensi dell’art. 42, quarto comma, legge n. 104/1992.

 

Permane l’impossibilità, da parte di entrambi i genitori, di fruire dei benefici di cui all’art. 33 della legge n. 104/1992 durante il periodo di congedo straordinario, trattandosi in tal caso, di benefici diretti al medesimo fine(msg. n. 22912/2007), è invece possibile nello stesso mese fruire di un periodo di congedo straordinario e per un altro periodo dei permessi ai sensi dell’art. 33, c. 3, Legge n. 104/1992 a condizione che non si sovrappongano (circ. n. 53/2008).

 

Si sottolinea inoltre, che come indicato nella circolare n. 155/2010, trattandosi di istituti speciali rispondenti alle medesime finalità di assistenza al disabile in situazione di gravità, la fruizione dei benefici dei tre giorni di permesso mensili, del prolungamento del congedo parentale e delle ore di riposo deve intendersi alternativa e non cumulativa nell’arco del mese.

 

Un lavoratore con disabilità grave che fruisce dei permessi di cui al comma 6, art. 33, della legge n. 104/1992, può essere assistito da altro soggetto lavoratore. Per tale assistenza spettano, i giorni o le ore di permesso di cui al comma 3, art. 33, della medesima legge . Al riguardo, occorre precisare che i giorni di permesso dei due soggetti interessati non devono necessariamente essere fruiti nelle stesse giornate (msg. 24705/2011).

 

Il lavoratore con disabilità grave che già beneficia dei permessi di cui al comma 6, art. 33, legge n. 104/1992 può fruire anche di permessi per assistere altri familiari in situazione di disabilità grave, senza necessità di acquisire alcun parere medico legale (circ. n. 128/2003, p.6 – circ. n. 53/2008).

 

Pluralità dei soggetti disabili

Qualora assista più soggetti disabili, il lavoratore può cumulare più permessi tenendo presente che il cumulo di più permessi in capo allo stesso lavoratore è ammissibile solo a condizione che il familiare da assistere sia il coniuge o un parente o un affine entro il primo grado o entro il secondo grado, qualora uno dei genitori o il coniuge della persona disabile in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni o siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (circ. n. 32/2012).

 

RICORSI

Avverso i provvedimenti di reiezione delle domande di permessi retribuiti, è possibile fare ricorso al Comitato Provinciale della Struttura territoriale Inps competente rispetto alla residenza del lavoratore (Circ. 182/1997, punto 11).

Il ricorso al Comitato Provinciale non preclude la possibilità di adire le vie giudiziarie.

 

CERTIFICAZIONE PROVVISORIA

Nel caso di mancato rilascio della certificazione di disabilità grave (ai sensi dell’art. 3, comma 3 della L. 104/92) entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, l’interessato è ammesso a presentare un certificato rilasciato da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso la ASL, che attesti la situazione di gravità (d.l. n. 324/1993 convertito in legge n. 423/1993 – circ. n. 32/2006).

 

La certificazione provvisoria di disabilità in situazione di gravità deve essere rilasciata dal medico specialista ASL edeve specificare, per essere ritenuta idonea, oltre alla diagnosi, anche le difficoltà socio-lavorative, relazionali e situazionali che la patologia determina con assunzione da parte del medico di responsabilità di quanto attestato in verità, scienza e coscienza (circ. 32/2006 punto 2).

 

La certificazione provvisoria rilasciata dalla Commissione Medica Integrata  ai sensi dell’articolo 4 della L. 104/92può essere presa in considerazione anche prima dei 90 giorni dalla domanda di riconoscimento di disabilità grave e avrà validità fino alla emissione del provvedimento definitivo.

 

In caso di patologie oncologiche la certificazione provvisoria potrà essere considerata utile anche solo dopo che siano trascorsi 15 giorni dalla domanda alla Commissione Medica Integrata.

 

Qualora il provvedimento definitivo non accerti la disabilità grave si procederà al recupero delle somme indebitamente percepite per aver fruito di tali permessi retribuiti.

 

DURATA DELLA CERTIFICAZIONE PROVVISORIA

La certificazione provvisoria avrà efficacia fino all’accertamento definitivo  (circ. 53/2008, punto 5).

 

LA DOMANDA

La presentazione delle domande dei permessi retribuiti (L.104/92) deve essere effettuata in modalità telematica (circ. 117/2012) attraverso uno dei seguenti tre canali:

 

WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto – servizio di “Invio OnLine di Domande di Prestazioni a Sostegno del Reddito”;

Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;

Contact Center Multicanale – attraverso il numero 803164 gratuito riservato all’utenza che chiama da telefono fisso e il numero 06164164 con tariffazione a carico dell’utenza chiamante abilitato a ricevere esclusivamente chiamate da telefoni cellulari.

 

La domanda ha validità a decorrere dalla sua presentazione, non scade alla fine dell’anno solare (msg 39956 del 9.12.2004), non deve essere rinnovata annualmente allo scadere dei 12 mesi di validità (circ. 53/2008 punto 4), dovrà essere completa delle previste dichiarazioni di responsabilità e, entro 30 giorni dal cambiamento , il richiedente i permessi dovrà comunicare le eventuali variazioni delle notizie o delle situazioni autocertificate nel modello di richiesta (circ. 53/2008 punto 4).

 

La domanda va ripresentata solo in caso di riconoscimento temporaneo della disabilità grave (circ. 53/2008 punto 4) e nell’evenienza di variazione del datore di lavoro.

 

Ai fini della concedibilità dei permessi il lavoratore dovrà fornire informazioni in merito a:

  • l’eventuale ricovero a tempo pieno del soggetto in condizione di disabilità grave;
  • la revisione del giudizio di disabilità grave da parte della Commissione Medica Integrata;
  • le modifiche ai permessi richiesti.

Il lavoratore agricolo a tempo determinato, oltre a presentare solo all’Inps il modello di domanda, deve inoltrare anche il MOD. HAND AGR per ciascuno dei mesi interessati.

 

N. B.: Il riconoscimento  della disabilità grave produce effetto dalla data del rilascio del relativo attestato, salvo che nello stesso sia indicata una validità decorrente dalla data della domanda (Circ. 80/95)

 

In caso di adozione nazionale/internazionale informazioni relative a:

 

  • data ingresso in famiglia;
  • data di adozione/affidamento;
  • data di ingresso in Italia;
  • data del provvedimento;
  • tribunale competente;
  • numero provvedimento.

fonte

 

http://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=10268