La sindrome dello spettro autistico trova per la prima volta tutela in una legge nazionale, la n. 134 del 18 agosto 2015, dopo essere stata oggetto, per anni, di provvedimenti adottati a livello particolare, quali le delibere delle Giunte Regionali e le circolari emanate dall’INPS.
La legge si compone di sei articoli, con valore per di più programmatico e di affermazione di principio, ma rappresenta in ogni caso un notevole passo, compiuto dall’ordinamento, nell’ambito della diagnosi e cura della patologia, in ausilio sia ai soggetti colpiti che alle persone che se ne occupano, come le famiglie. Proprio “famiglie”, riferito alla relativa assistenza che la legge riconosce e tutela, è il termine inserito nella rubrica del nuovo provvedimento, in un momento storico dove, in ambito politico e sociale, e di rimando a livello normativo, il relativo concetto, come pure l’interpretazione, sta subendo un mutamento epocale.
L’art. 1 esordisce con l’enunciazione delle finalità della novella, richiamando le previsioni della Risoluzione adottata dall’ Assemblea Generale Onu del 12 dicembre 2012.
L’art. 2 impegna l’Istituto Superiore di Sanità ad aggiornare le già note Linee Guida redatte nell’ottobre 2011, ponendo quale parametro le conoscenze derivanti dalla letteratura scientifica e dalle buone pratiche interne ed internazionali.
All’art. 3 vengono indicate le politiche regionali in materia di disturbi dello spettro autistico, facendo salvo il rispetto degli equilibri di finanza già programmati, e tenuto conto del Patto per la salute 2014-2016. La patologia è stata quindi inserita nei cd. Lea (livelli essenziali di assistenza), ed in particolare le Regioni si dovranno far carico delle prestazioni relative alla diagnosi precoce, alla cura e al trattamento individualizzato, impiegando metodologie e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche. La legge contiene, inoltre, un’elencazione analitica, articolata in otto punti, degli obiettivi che le politiche regionali dovranno conseguire.
L’art. 4, sull'”Aggiornamento delle linee di indirizzo del Ministero della salute”, con cadenza triennale, fissa il primo adempimento in 120 giorni decorrenti dall’aggiornamento dei Lea, prescritto all’art. 3 comma 1.
L’art. 5, in materia di ricerca, impegna il Ministero della salute a promuovere lo sviluppo di progetti di ricerca afferenti alla conoscenza del disturbo dello spettro autistico, nonché le buone pratiche terapeutiche ed educative.
L’art. 6 reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria, in conformità della quale dall’attuazione della nuova legge non dovranno derivare ulteriori oneri per la finanza pubblica.
fonte
http://www.altalex.com/documents/news/2015/08/31/legge-18-agosto-2015-numero-134-autismo
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